La ristrutturazione di una casa spesso può godere di agevolazioni fiscali. Ecco alcune cose da sapere per usufruire di vantaggiose detrazioni.
Gli impianti formati da stufe e camini possono sfruttare gli ecoincentivi, purché siano di potenza nominale superiore a 15 kw.
La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 215/E del 12 agosto 2009 amplia infatti il campo di applicazione delle detrazioni IRPEF del 55%. Queste detrazioni, previste negli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, grazie alla recente risoluzione sono estese anche alle vecchie costruzioni che usano stufe e caminetti.
Un altro requisito necessario per usufruire del bonus ecologico è che l’edificio abbia un impianto di riscaldamento funzionante e di potenza nominale superiore a 15 kw.
Le agevolazioni riguardano anche la ristrutturazione di edifici danneggiati da un evento sismico. Un edificio reso inagibile da un terremoto viene classificato al catasto come unità “collabente”, cioè come fabbricato pericolante e quindi non abitabile. Dal momento che, come è ovvio, questi fabbricati non sono più produttivi, non è dovuto il pagamento dell’Ici.
L’Ici sulla prima casa infatti è stata abolita ma esistono eccezioni in cui deve essere pagata, tra cui le seconde case o ville di prestigio e dimore storiche. Se p
erò tali edifici sono dichiarate unità collabenti, l’Ici non è contemplata. A tale proposito, si veda anche il sito del Dipartimento delle Finanze.
Questa agevolazione “nasce” proprio grazie all’istanza di un contribuente proprietario di un fabbricato pericolante, che egli voleva ristrutturare, rendere abitabile e migliorare dal punto di vista dell’efficienza energetica.
Il proprietario ha chiesto di usufruire delle agevolazioni fiscali per effettuare questi interventi e l’Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta, in quanto il fabbricato soddisfaceva le condizioni previste per gli eocincentivi.
Era infatti accatastato, faceva parte della categoria delle costruzioni collabenti e aveva un impianto di riscaldamento funzionante e di potenza nominale superiore a 15 kw.
È da sottolineare che una costruzione collabente può godere del bonus se il suddetto impianto di riscaldamento è preesistente all’evento sismico.
Gli edifici di nuova costruzione sono invece esclusi dalle agevolazioni e inoltre, proprio in quanto nuovi, devono tassativamente rispondere a determinati requisiti di efficienza energetica.
Stufe, camini e scaldaacqua non sono accomunati al concetto tradizionale di impianto di riscaldamento ma l’Allegato A del D. Lgs 192/2005 stabilisce che se sono apparecchi fissi e se la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW, possono essere assimilati agli impianti termici.
Questa Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è una svolta fondamentale, perché permette così il recupero di vecchi edifici non dotati di impianti termici tradizionali e in condizioni di inagibilità.
