Agevolazione 55% e comunicazione inizio lavori
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06/05/2009 è stato approvato il modello per la comunicazione dei lavori che godono dell’agevolazione del 55%. Per questo tipo di lavori infatti non era richiesta in precedenza alcuna comunicazione preventiva all’inizio dei lavori. Il modello appena approvato deve essere utilizzato solamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre la fine del periodo di imposta, e nel caso in cui siano iniziati dal 2009 in avanti.
Quindi per i lavori che sono stati eseguiti nel 2008 non è necessario inviare il modello. Lo stesso dicasi per i lavori che sono iniziati e conclusi nel corso del 2009. L’obbligatorietà dell’invio del modello è quindi ristretta ai casi in cui i lavori inizino nel 2009 (o anni successivi) e si protraggano oltre la fine dell’anno. In questo caso, entro il 31/03 dell’anno successivo, deve essere inviato il modello in cui si indicano i dati anagrafici del proprietario (o possessore) dell’immobile, i dati catastali dell’immobile, e la tipologia di intervento che verrà messo in atto (riqualificazione energetica, lavori sugli involucri degli edifici, installazione di pannelli solari, installazione di caldaie a condensazione). Infine deve essere indicata la data di inizio dei lavori.
La particolarità di questa comunicazione, a differenza del modello per la comunicazione dei lavori con agevolazione del 36%, è data dal fatto che il modello deve essere obbligatoriamente trasmesso telematicamente. Per fare ciò è necessario essere registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (abbiamo descritto la procedure nello speciale sulla registrazione telematica dei contratti di locazione), oppure affidarsi a un intermediario abilitato (ragionieri, commercialisti, o CAAF) che si curerà di effettuare la trasmissione e consegnare una copia della ricevuta di spedizione.
Riferimenti normativi:
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 06/05/2009
Alessandro Francesco Pileci
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