Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06/05/2009 è stato approvato il modello per la comunicazione dei lavori che godono dell’agevolazione del 55%. In questo tipo di lavori, infatti, precedentemente non era richiesta nessun tipo di comuncazione preventiva all’inizio dei lavori. Il modello appena approvato deve essere utilizzato solamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre la fine del periodo di imposta, e nel caso in cui i lavori siano iniziati dal 2009 in avanti.
Quindi per i lavori che sono stati eseguiti nel 2008 non è necessario inviare il modello. Lo stesso dicasi per i lavori che sono iniziati e conclusi nel corso del 2009.
L’obbligatorietà dell’invio del modello è quindi ristretta ai casi in cui i lavori inizino nel 2009 (o anni successivi) e si protraggano oltre la fine dell’anno. In questo caso, entro il 31/03 dell’anno successivo, deve essere inviato il modello in cui si indicano i dati anagrafici del proprietario (o possessore) dell’immobile, i dati catastali dell’immobile, e la tipologia di intervento che verrà messo in atto (riqualificazione energetica, lavori sugli involucri degli edifici, installazione di pannelli solari, installazione di caldaie a condensazione). Infine deve essere indicata la data di inizio dei lavori.
La particolarità di questa comunicazione, a differenza del modello per la comunicazione dei lavori con agevolazione del 36%, è data dal fatto che il modello deve essere obbligatoriamente trasmesso telematicamente. Per fare ciò è necessario essere registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (abbiamo descritto la procedure nello speciale sulla registrazione telematica dei contratti di locazione), oppure affidarsi ad un intermediario abilitato come ragionieri, commercialisti, o CAAF, che si cureranno di effettuare la trasmissione e consegnare una copia della ricevuta di spedizione.
Riferimenti normativi:
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 06/05/2009.
Alessandro Francesco Pileci
